Il guasto alla rete di trasmissioni dell’Enav sta provocando ritardi o cancellazioni per il 50% dei voli previsti. Il problema, che riguarda l’ente responsabile dell’aviazione civile, ha segnato un venerdì nero per molti viaggiatori, incerti se e quando potranno partire. La giornata è particolarmente complicata per chi rientra a casa o parte per il fine settimana. A pesare non è lo sciopero di piloti e assistenti di volo EasyJet, ma un guasto tecnico alla rete.
Per i passeggeri, il problema tecnico alle strumentazioni dell’ente controllore rientra tra le circostanze eccezionali. Le compagnie aeree, trovandosi a subirne gli effetti senza poter adottare misure per evitarli, non sono tenute a pagare la compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione. Gli indennizzi, che variano da 250 a 600 euro secondo la tratta, non spettano dunque in questo caso.
Restano però gli altri diritti: chi rinuncia a viaggiare perché il volo non parte può chiedere il rimborso integrale del biglietto; la compagnia deve inoltre riproteggere il passeggero sul primo volo alternativo possibile e prestare assistenza in aeroporto. «In caso di ritardo superiore alle 5 ore - ricorda Maria Pisanò, esperta del Centro europeo del consumatore - il passeggero ha diritto a rinunciare al viaggio e di ricevere il rimborso totale. Comunque, per tutte le ore passate in aeroporto rimane il dovere, da parte delle compagnie, di assistere i loro clienti».
Una recente sentenza europea potrebbe inoltre cambiare il modo in cui le compagnie giustificano ritardi e cancellazioni. La decisione, la C-108/2026, è del Tribunale dell’Unione europea ed è stata modificata dalla Corte Ue, «che ha il potere di farlo quando una sentenza rischia di pregiudicare l’uniformità del diritto comunitario», spiega Pisanò.
La sentenza stabilisce che una compagnia non può giustificare una circostanza eccezionale limitandosi a invocare una generica «restrizione del traffico aereo». «Non basta più - spiega l’avvocata - perché ora è dirimente il motivo per cui l’ente controllore ha preso quella decisione, che non per forza è una causa di forza maggiore».
Il caso alla base della decisione riguardava un volo arrivato con un’ora di ritardo a causa del maltempo. In seguito, un problema tecnico all’aereo aveva aggiunto altre due ore prima della partenza. L’ente controllore aveva assegnato la priorità ad altri slot, ma per un motivo riconducibile alla responsabilità della compagnia. Di conseguenza, due delle tre ore di ritardo erano imputabili soltanto al vettore.
«È una novità positiva per i viaggiatori - commenta Pisanò - anche perché quando la Corte interpreta una sentenza incide direttamente sul regolamento stesso. D’ora in poi tutti dovranno adeguarsi al nuovo principio: non basta appellarsi a generiche limitazioni del traffico aereo perché la decisione di spostare un volo potrebbe avere cause tutt’altro che eccezionali».
